Statuto della Società Italiana Organ-on-Chip

TITOLO I. COSTITUZIONE, SEDE E FINALITÀ

Art. 1. Costituzione. È costituita un’associazione scientifico-culturale senza scopi di lucro denominata: SIOoC – Società Italiana Organ-on-Chip. La durata dell’Associazione è illimitata.

Art. 2. Sede. Il domicilio legale e la sede della SIOoC sono fissati in Via Fosso del Cavaliere 100, 00133 Roma, c/o Istituto di Fotonica e Nanotecnologie. L’eventuale trasferimento della sede sociale nell’ambito del medesimo Comune o nell’ambito della medesima Provincia non comporta modifica statutaria e potrà essere deciso con delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 3. Finalità. L’associazione ha finalità scientifiche, culturali, divulgative e sociali intese alla promozione, al patrocinio e al coordinamento di studi, ricerche, dibattiti relativi all’ambito degli organ-on-chip. L’Associazione è un ente non profit ed esclude ogni finalità̀ di lucro; è apolitica, aconfessionale e non potrà svolgere direttamente o indirettamente attività sindacale. 

Art. 4. Attività. Nell’ambito delle finalità e nel rispetto dei principi enunciati, l’Associazione svolgerà ogni attività consentita dalla Legge ed ogni operazione direttamente connessa e/o strumentale. In via esemplificativa (e non esaustiva), la SIOoC persegue gli scopi di cui all’art. 3 nei modi seguenti:

  • Favorendo i contatti fra il mondo della ricerca scientifica – accademica e degli Enti di ricerca e quello industriale.
  • Stimolando le ricerche nel settore, anche mediante l’istituzione di borse e premi di studio.
  • Curando o patrocinando la pubblicazione di periodici e di libri anche tramite accordi con case editrici. 
  • Promuovendo la conoscenza relativa agli organ-on-chip e alle loro applicazioni presso la società civile.
  • Organizzando in Italia e all’estero riunioni, congressi, corsi di istruzione e simili, anche in cooperazione con organismi affini.
  • Promuovendo la partecipazione italiana a iniziative internazionali nel settore.
  • Promuovendo i contatti con associazioni nazionali o internazionali che abbiano interessi affini.

L’Associazione attiva ogni possibile strumento che le permetta di accedere alle sovvenzioni comunitarie, statali e regionali; potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici e prendere tutti i provvedimenti utili al raggiungimento dei fini sopra esposti, compresa l’eventuale acquisizione e gestione di immobili, la partecipazione a società, comunioni, istituzioni, consorzi di diritto privato ed altre forme associative che abbiano per oggetto le attività sopra descritte o similari.

TITOLO II. SOCI

Art. 5. Tipologie di Soci. I soci possono essere: (a) Soci Fondatori; (b) Soci Costituenti; (c) Soci Onorari; (d) Soci Collettivi; (e) Soci Ordinari.

Art. 6. Soci Fondatori e Soci Costituenti. Sono Soci Fondatori i seguenti soci che hanno partecipato all’ideazione della costituenda associazione ed hanno condiviso i principi poi espressi nel presente Statuto:

[OMISSIS]

Art. 7. Soci Onorari. Possono essere ammessi come Soci Onorari, su proposta del Consiglio Direttivo e delibera dell’Assemblea dei Soci, persone fisiche che abbiano dato un contributo di grande valore ai temi di interesse dell’Associazione ed accettino tale invito. I Soci Onorari non sono tenuti al pagamento della quota associativa.

Art. 8. Soci Collettivi. Possono essere ammessi come Soci Collettivi, previa richiesta scritta di adesione e previa approvazione del Consiglio Direttivo, Enti, Associazioni, Persone giuridiche pubbliche e private che svolgano qualificata attività in ambiti affini a quelli della SIOoC. I Soci Collettivi sono rappresentati, nei rapporti con l’Associazione ed in particolare nelle votazioni e nell’invio di corrispondenza, attraverso i loro legali rappresentanti o le persone da esse delegate. I Soci Collettivi sono tenuti al pagamento della quota associativa.

Art. 9. Soci Ordinari. Sono Soci Ordinari persone fisiche che, per loro formazione scientifica, esperienza aziendale, o attività professionale, sono interessati agli scopi della SIOoC e che, facendo richiesta scritta di adesione, dichiarino di condividerne le finalità nel rispetto del presente Statuto. L’ammissione dei Soci Ordinari è subordinata ad accettazione da parte del Consiglio Direttivo. I Soci Ordinari sono tenuti al pagamento della quota associativa. 

Art. 10. Diritti e doveri dei Soci. Tutti i soci godono di elettorato attivo e passivo e hanno diritto di delega e di essere delegati in Assemblea, purché in regola con il pagamento delle quote associative. L’Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e si uniforma al principio del voto singolo.

Nei rapporti sociali, i Soci sono tenuti a osservare il presente Statuto e ulteriori disposizioni che gli organi della SIOoC dovessero emanare per disciplinare le attività. I soci sono tenuti a versare la quota di associazione nei modi, nei termini e nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo. Le quote associative potranno essere determinate in misura differente per ciascuna categoria di associato. In ogni caso la quota o il contributo associativo sono intrasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non sono rivalutabili. I soci hanno la facoltà di partecipare o collaborare a tutte le attività e manifestazioni promosse dall’Associazione. Il recesso dei soci e i motivi di esclusione sono regolati a norma dell’articolo 24 del Codice Civile, salvo quanto stabilito al successivo art. 11. 

Art. 11. Decadenza dei Soci. La qualità di Socio si perde:

 a) per dimissioni, a seguito di domanda avanzata al Consiglio Direttivo;

 b) per radiazione per morosità. La decadenza per morosità è deliberata dal Consiglio Direttivo in caso di mancato versamento della quota associativa annuale entro 180 giorni dall’inizio dell’esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo a tutti gli associati morosi entro un congruo termine per provvedere al versamento.

 c) per radiazione per indegnità, deliberata dal Consiglio Direttivo. I soci sono espulsi per i seguenti motivi:

  1. quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
  2. quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all’Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell’Associazione o tali da lederne l’onorabilità, il decoro ed il buon nome.

Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri. Il socio espulso, avverso tale decisione, può presentare ricorso in assemblea dei soci, la quale, se non appositamente convocata, nella successiva convocazione, si pronuncerà in maniera definitiva.

 d) per scioglimento o estinzione dell’Associazione;

 e) per decesso.

In ogni caso, il socio dimissionario o espulso non ha diritto alla restituzione della quota associativa o dei contributi versati, né può vantare pretese sul patrimonio sociale. Il socio dimissionario o espulso dovrà restituire tutto ciò che risulta essere di proprietà dell’Associazione, perdendo ogni diritto nei confronti dell’Associazione stessa.

TITOLO III. ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 12. Organi sociali. Sono organi generali dell’associazione:

  • l’Assemblea dei Soci;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente 
  • il Vicepresidente;
  • il Segretario
  • il Tesoriere;
  • il Collegio dei Revisori dei Conti (se presente)

Tutte le cariche sono assunte a titolo gratuito.

Art. 13. Assemblea dei Soci. L’Assemblea dei Soci rappresenta l’organo sovrano dell’Associazione ed è formata da tutti i soci aventi diritto al voto e delibera in seduta ordinaria e straordinaria. All’Assemblea ordinaria dei soci spettano i seguenti compiti:

  • elezione del Consiglio Direttivo e il Collegio dei Revisori dei Conti se presente;
  • esame ed approvazione, a voto palese, del rendiconto annuale della gestione sociale; 
  • deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promozione dell’azione di responsabilità nei loro confronti;
  • deliberazione in merito agli eventuali ricorsi presentati dai Soci espulsi; 
  • deliberazione su tutte le questioni attinenti la gestione sociale e su ogni altro argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere;

All’assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:

  • deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo;
  • deliberare sullo scioglimento, la devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o scissione dell’Associazione

I soci aventi diritto al voto potranno farsi rappresentare in Assemblea da un altro socio mediante delega scritta anche in calce all’avviso di convocazione. Non sono ammesse più di due deleghe per ogni socio. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione, o in caso di assenza dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, l’assemblea nomina il proprio Presidente; il Presidente dell’Assemblea nomina un segretario e, nel caso di votazioni, due scrutatori. Le deliberazioni dell’Assemblea sono oggetto di apposito verbale redatto e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 14. Convocazione dell’Assemblea dei Soci. L’Assemblea dei Soci è convocata in seduta ordinaria dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Per motivi particolari il bilancio consuntivo può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio. L’Assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno oppure quando ne sia fatta richiesta motivata al Consiglio Direttivo da almeno 1/3 (un terzo) dei soci regolarmente iscritti o da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri. La comunicazione della convocazione deve essere effettuata almeno 10 giorni prima della data fissata per l’adunanza, in forma scritta con qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail, fax) purché vi possa essere un riscontro scritto dell’avvenuta comunicazione, contenente i punti all’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo dell’Assemblea, nonché la data, l’ora ed il luogo dell’eventuale Assemblea di seconda convocazione.

Art. 15. Validità dell’Assemblea dei Soci. 

L’Assemblea dei Soci in seduta ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi almeno con un giorno di distanza dalla prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero di soci intervenuti.

L’assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di almeno i 3/4 (trequarti) degli associati in prima convocazione e con la presenza di almeno la metà più uno degli associati in seconda convocazione.

L’Assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei presenti; solo lo scioglimento dell’Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio deve essere deliberato dall’Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i ¾ (tre quarti) degli associati sia in prima che in seconda convocazione.

È prevista la partecipazione dei Soci all’Assemblea anche per via telematica, mediante una piattaforma che garantisca ai Soci di essere identificati e di esercitare il proprio diritto di voto.

Art. 16. Votazioni per le cariche sociali. Le votazioni per le cariche sociali possono svolgersi con modalità elettronica o con modalità convenzionale durante l’Assemblea dei Soci. Per l’elezione del Consiglio Direttivo, ciascun votante può esprimere un massimo di tre preferenze. Le candidature per le cariche sociali, che possono essere avanzate da qualsiasi associato con diritto di voto, devono essere fatte pervenire almeno tre giorni prima della data delle votazioni. 

Art. 17. Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo è formato da sette membri, di cui almeno due Professori universitari di ruolo e due Ricercatori di ruolo afferenti a un Ente di ricerca. Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni per un massimo di quattro mandati per ciascun membro. 

Art. 18. Convocazione del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte che lo ritenga opportuno, e comunque almeno una volta per semestre o quando ne sia fatta richiesta scritta da un terzo dei suoi membri o dal Collegio dei Revisori se presente. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della riunione, nonché l’ordine del giorno, e deve essere spedito personalmente ai Consiglieri mediante posta elettronica almeno sette giorni prima della data della riunione. È previsto che le riunioni del Consiglio Direttivo si tengano in modalità telematica, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; verificandosi questi requisiti, il Consiglio Direttivo si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente. La riunione del Consiglio Direttivo è valida con la presenza della maggioranza dei membri in carica. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice o, in caso di parità, con prevalenza del voto del Presidente.  

Art. 19.  Compiti del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo promuove i provvedimenti atti al conseguimento degli scopi sociali, compresa la stesura di eventuali Regolamenti. Esso ha tutti i poteri relativi alla gestione ordinaria e straordinaria dell’associazione. Al Consiglio Direttivo spetta in particolare:

  • nominare al suo interno, a maggioranza relativa, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere;
  • promuovere la costituzione di gruppi di lavoro specialistici e di categoria, definendone i compiti e nominando i relativi coordinatori;
  • deliberare ogni anno le quote sociali anche prevedendo quote differenziate per categorie omogenee di Soci;
  • deliberare in merito all’ammissione e alla decadenza dei Soci;
  • redigere il bilancio consuntivo da presentare all’Assemblea dei Soci;
  • vigilare sull’osservanza del presente Statuto.

Art. 20. Presidente. Il Presidente convoca e presiede tutte le riunioni dell’Assemblea dei Soci  ordinaria o straordinaria e del Consiglio Direttivo. Egli ha la rappresentanza legale dell’Associazione con facoltà di delega al Vicepresidente o ad altro membro del Consiglio Direttivo. 

Art. 21. Vicepresidente. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in tutti i suoi compiti in caso di assenza o impedimento dello stesso. 

Art. 22. Tesoriere. Il Tesoriere cura l’amministrazione, svolgendo tutti gli atti necessari alla gestione dell’Associazione. Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità e cura la conservazione della relativa documentazione, tiene i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell’associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

Art. 23. Segretario. Il Segretario assiste il Presidente e il Vicepresidente nell’adempimento dei propri compiti, cura l’organizzazione e il coordinamento di tutta l’attività amministrativa dell’associazione ed in particolare tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati) e cura la corrispondenza dell’associazione.

Art. 24. Collegio dei Revisori dei Conti. Il Collegio dei Revisori dei Conti, se previsto, è composto da tre membri effettivi e un membro supplente eletti dall’Assemblea dei Soci anche fra i non associati e si riunisce almeno una volta all’anno. Il Collegio dei Revisori dei Conti, cui è affidato il controllo finanziario dell’Associazione, esamina gli inventari, i bilanci ed i conti annuali dell’Associazione. I revisori possono assistere, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo. Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica quattro anni e possono essere rinnovabili senza limiti di mandato.

Art. 25.  Cariche sociali – decadenza. Se un socio eletto nel Consiglio Direttivo o un membro del Collegio dei Revisori dei Conti dà le dimissioni o decade in virtù dell’art. 11, subentra automaticamente il primo dei non eletti. Nel caso siano impediti a svolgere in modo permanente le loro funzioni il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario o il Tesoriere, il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri un sostituto che resta in carica fino al compimento del mandato. Qualora il Consiglio Direttivo scenda sotto il numero di cinque membri eletti, oppure il Collegio dei Revisori dei Conti, se previsto, sotto il numero di tre membri, il Presidente è tenuto a convocare l’Assemblea dei Soci entro un mese per rinnovare le cariche sociali.

TITOLO IV. PATRIMONIO, RISORSE ECONOMICHE ED ESERCIZIO ANNUALE

Art. 26. Patrimonio dell’Associazione. Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili acquistati dalla stessa o pervenuti per donazione e da eventuali fondi di riserva costituiti con l’eccedenza di bilancio. Le risorse economiche dell’Associazione sono costituite dalle quote sociali ordinarie e da eventuali quote integrative legate a particolari iniziative, dalle elargizioni, dalle donazioni e dai lasciti in suo favore, da contributi di privati , di imprese, di  Pubbliche Amministrazioni, di enti locali, di istituti di credito e di altri enti in genere, da proventi derivanti da raccolte fondi continuative o occasionali, da rendite del patrimonio dell’Associazione, dai proventi derivanti da pubblicazioni, convegni, riunioni, e da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale nello svolgimento delle proprie finalità associative.

 Art. 27.  Utili e avanzi di gestione. È fatto divieto al Consiglio Direttivo di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 28.  Esercizio annuale. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redigerà il bilancio  dell’esercizio trascorso da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci , accompagnati dalla relazione del Consiglio Direttivo stesso e del Collegio dei Revisori dei Conti se presente.

TITOLO V. SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 29.  Scioglimento. Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’Assemblea dei Soci in seduta straordinaria, secondo quanto previsto all’art. 15. L’Assemblea nominerà uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge. Il patrimonio residuo dell’associazione deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge

TITOLO VI. RINVIOArt. 30. Rinvio. Per quanto non previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle norme di legge in materia.